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Ordinanza — n. 10751/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10751/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10751/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANIELLO STEFANO nato a ROMA il 04/07/1973 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Stefano Campaniello, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, confermativa di quella di primo grado che aveva dichiarato Campaniello responsabile del delitto di ricettazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10751/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione consumo di canapa obbligo di articolare le censure recupero dei costi ricorso per risarcimento danni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANIELLO STEFANO nato a ROMA il 04/07/1973 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stefano Campaniello, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, confermativa di quella di primo grado che aveva dichiarato Campaniello responsabile del delitto di ricettazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17/02