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Ordinanza — n. 10750/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to correct application of sentencing rules for continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10750/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Ritale inadmissible, ruling the complaint regarding omitted motivation was manifestly unfounded. The lower court correctly applied the legal rule requiring distinct calculation and motivation of penalty increases for each satellite offense in continued crimes, fulfilling this burden given the minor duration of the increases. Consequently, the court rejected the request for penalty re-determination and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 396 c.p.p.; Art. 493 cod. pen.: The appeal alleging omitted motivation is inadmissible when the lower court correctly applied the rule requiring distinct calculation of penalty increases for each satellite offense in continued crimes, satisfying the argumentative burden due to the minor nature of the increases.

Parole chiave

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continued offenses omitted motivation manifestly unfounded sentencing rules procedural inadmissibility penalty calculation satellite crimes reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 396 c.p.p.
Art. 493 cod. pen.
art. 493 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RITALE ALESSANDRO nato a ROMA il 04/08/1980 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Ritale, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia l'omessa motivazione in relazione al motivo di appello con cui si chiedeva la rideterminazione della pena con riferimento agli aumenti praticati per la continuazione, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269); che tale onere argonnentativo è stato assolto tenuto conto dell'esiguità degli aumenti di pena per la continuazione (mesi due per il delitto di resistenza e mesi uno per il delitto di lesioni) tenuto conto, poi, che per effetto del proscioglimento dell'imputato per il delitto di cui al capo a), la pena è stata calcolata avuto riguardo, quale reato più grave, al reato di cui al capo b) ( art. 493 cod. pen.) per il quale non sono previste aggravanti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il