Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Pellegrino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pellegrino argued that the lower court misqualified the crime under Article 648 rather than 628 of the Penal Code and claimed procedural violations regarding the court's reasoning. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed in the appellate judgment without providing new, specific legal critique, and because the cassation court is precluded from re-evaluating the factual logic of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without offering specific, new legal critique, and if it attempts to re-evaluate the factual logic or evidentiary assessment of the lower court, which is strictly precluded by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIUSEPPE nato a ROMA il 03/04/1967 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Pellegrino, letta la memoria difensiva in data 08/01/2026; rilevato che la richiesta di "ri-assegnazione" del ricorso alla Sezione ordinaria è manifestamente infondata, in quanto detto procedimento risulta ab origine assegnato alla Settima Sezione penale essendo transitato in Sezione seconda (solo) ai fini dell'esame preliminare del ricorso ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen.; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 624 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 1-2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il primo motivo aggiunto, che contesta l'erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento alla distinzione tra furto e ricettazione, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto che il secondo motivo aggiunto, che lamenta violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.