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Ordinanza — n. 10748/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural bar on prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10748/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Esposito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected arguments regarding evidence distortion and criminal statute violations as mere repetitions of previously dismissed points without substantive critique. Furthermore, the claim of prescription was barred because the procedural inadmissibility of the appeal precludes examining whether the statute of limitations had expired.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already rejected without providing specific, argumentative criticism, and the court cannot examine the statute of limitations if the appeal itself is procedurally barred.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentation reiteration of grounds statute of limitations bar procedural inadmissibility court costs and fine criminal procedure impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818
217266; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MAURIZIO nato a NAPOLI il 08/11/1969 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maurizio Esposito, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il travisamento della prova, con particolare riferimento alla presenza del marchio "Jovanotti", nonché la violazione degli artt. 473 e 648 cod. pen., non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte fa corretta applicazione dei principi in materia di falso e ricettazione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato, sollecitando la Corte ad una pronuncia di non luogo a procedere, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,