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Ordinanza — n. 10747/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omitting IMEI discrepancy evaluation and generic mitigating circumstances. Appeal rejected as inadmissible for fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10747/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paolo Santino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Santino argued that the lower court failed to evaluate the IMEI code discrepancy and ignored generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that appellate courts cannot reconstruct facts or re-evaluate evidence, reserving such powers exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts through different criteria, as the exclusive assessment of evidence and the application of mitigating circumstances remain the sole prerogative of the court of first instance.

Parole chiave

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appellate review limits factual reconstruction prohibition IMEI discrepancy evidence generic mitigating circumstances inadmissible appeal judicial motivation standards court of cassation powers riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINO PAOLO nato a MAZZARINO il 07/07/1993 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Santino, letta la memoria difensiva in data 05/02/2026, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della affermazione di responsabilità ( segnatamente la discrasia tra codici IMEI), oltre ad essere reiterativo di doglianze già esposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo di doglianze già proposte, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d