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Ordinanza — n. 10746/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterative arguments and insufficient critique of lower court's sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10746/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground was merely a repetitive restatement of arguments already rejected by the Court of Appeal. The second and third grounds were dismissed as manifestly unfounded due to the lower court's logical reasoning regarding the value of stolen goods and the defendant's criminal history. The court emphasized that sentencing discretion requires a complex evaluation of specific case features rather than a mechanical consideration of every element.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of repetitive arguments lacking specific critique, and the lower court's exercise of discretion regarding non-punishment or mitigating circumstances is valid if based on relevant facts without logical flaws.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments sentencing discretion non-punishment cause mitigating circumstances cosa di poco valore carenza di sostanza economica circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Cosmin Marth Arhip, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Cosmin Marth Arhip, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARHIP COSMIN MARIAN nato il 05/09/1991 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosmin Marth Arhip, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., con particolare riferimento alla mancata individuazione del reato presupposto, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata nelle quali la Corte, correttamente,ha ritenuto sussistente il delitto presupposto di furto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianza già dedotta e puntualmente disattesa dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del non modesto valore complessivo della merce e dei precedenti penali dell'imputato che denotano l'abitualità nell'agire criminoso ( cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, 5(4) prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentelal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a