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Ordinanza — n. 10745/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming attempted robbery misclassification, upholding consummated robbery conviction based on established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10745/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by James Guarda inadmissible, rejecting his claim that the conviction for attempted robbery was legally erroneous. The appellant argued the facts fit the specific scenario of attempted robbery where violence is used after failing to take property, but the court found this inconsistent with binding precedent. Consequently, the court affirmed that the defendant's use of violence after taking the property constituted consummated robbery, regardless of whether possession was fully secured.

Regesto Legislator

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Art. 630 c.p.; Art. 630-bis c.p.: The attempt of improper robbery is configured when the agent, after performing acts suitable for taking another's property, fails to complete them due to independent causes and uses violence or threats to ensure impunity; conversely, for consummated improper robbery, it suffices that the agent uses violence or threats after taking the movable property to secure possession, without requiring actual dispossession.

Parole chiave

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attempted robbery consummated robbery improper robbery violence and threats possession of property Cassation appeal inadmissible appeal rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 630 c.p.
Art. 630-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012
Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017
1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Rv.
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021
269858 - 01; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA JAMES nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 07/09/1991 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di James Guarda, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia l'errata qualificazione giuridica del fatto, inquadrabile nell'ipotesi di rapina tentata e non consumata, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 - 01). Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente, che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Rv. 269858 - 01; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,