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Ordinanza — n. 10744/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension due to unfounded arguments about prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10744/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Pier Pio Serrapica inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the refusal of conditional sentence suspension, arguing against the court's assessment of his personality. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that prior convictions for now-extinguished or depenalized crimes can legitimately be considered as obstacles to future non-reoffending.

Regesto Legislator

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Art. 636 c.p.; Art. 460 c.p.p.: The court ruled that prior convictions for extinguished or depenalized crimes may legitimately be evaluated by the judge as an obstacle to the presumption of future non-reoffending when assessing conditional sentence suspension.

Parole chiave

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conditional sentence suspension prior convictions extinguished crimes depenalized offenses inadmissible appeal personality assessment Cassa delle ammende revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 636 c.p.
Art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
9 della sentenza impugnata) dovendosi ricordare che "ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019
può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Rv.
Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005
277355) e che "ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo" (Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRAPICA PIER PIO nato a SALERNO il 21/09/1976 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pier Pio Serrapica, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è deducibile perché basato su motivi manifestamente infondati avuto riguardo alla valutazione, correttamente svolta, della personalità del ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) dovendosi ricordare che "ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Rv. 277355) e che "ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo" (Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, Rv. 232312); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1