Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and non-specific under procedural code articles 581, 591, and 592.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Manuel Testa inadmissible due to a lack of specific legal arguments. The court found the sole ground of appeal generic and repetitive, merely restating complaints already rejected by the Court of Appeal of Turin without new reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 592 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and lack specificity, failing to establish a distinct correlation between the contested decision and the new legal arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESTA MANUEL nato a ALZANO LOMBARDO il 26/08/1983 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Manuel Testa, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge, con particolare riferimento artt. 581, 591 e 592 cod. proc. pen., oltre ad essere reiterativo di doglianze già esposte e puntualmente disattese dalla Corte di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17/