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Ordinanza — n. 10741/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of logical reasoning on facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10741/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Silvio Carelli and Giuseppe Calvanese inadmissible. The court rejected Carelli's challenge to the reasoning on fraud, noting that cassation courts cannot re-evaluate factual logic or evidence. Calvanese's arguments were dismissed as generic, reiterative, or lacking specific grounds for suspending provisional execution.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 365, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on generic grounds, are reiterative, or fail to demonstrate a violation of law through specific logical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative argument provisional execution logical reasoning contraffazione di merci garanzia di un'attività irreprensibile traente

Disposizioni normative citate

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Art. 540, comma 2, cod. proc. pen.
Infatti, la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva ex lege, in ossequio a quanto previsto espressamente dall'art. 540, comma 2, cod.
Art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen.
e nel caso esaminato il ricorrente non ha congruamente specificato le ragioni per cui sarebbe stato necessario sospendere la provvisionale ex art. 600, ultimo comma, cod.
Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 365, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARELLI SILVIO nato a CERRINA MONFERRATO il 01/09/1946 CALVANESE GIUSEPPE nato a BRACIGLIANO il 03/11/1960 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Silvio Carelli e Giuseppe CalAse, c7iLVANessE) letta la memoria difensiva depositata in data 29/01/2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto da Silvio Carelli, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità per il delitto di truffa in concorso, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che il primo motivo di ricorso proposto da Giuseppe Calvanese, concernente l'omessa motivazione sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale è indeducibile perché afferisce ad un motivo ab origine generico.

Infatti, la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva ex lege, in ossequio a quanto previsto espressamente dall'art. 540, comma 2, cod. proc. pen. e nel caso esaminato il ricorrente non ha congruamente specificato le ragioni per cui sarebbe stato necessario sospendere la provvisionale ex art. 600, ultimo comma, cod. proc. pen., consentita solo nella ricorrenza di gravi motivi pertanto, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, deve quindi ribadirsi che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01); che il secondo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità del Calvanese è reiterativo e manifestamente infondato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha rilevato come la circostanza che fosse proprio Calvanese a ritirare la merce era pacifica, mentre le dichiarazioni del teste Cucos erano meramente confermative e non decisive); che il terzo motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità in mancanza di previo accordo e di dolo, è generico e meramente assertivo, avuto riguardo al ruolo di autista svolto da Calvanese valorizzato in sentenza e ritenuto dimostrativo del previo accordo con il complice; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanni dichiarati inammissibili, con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Salumificio Fratelli Riva S.p.a in persona del legale rapp.te, che liquida in complessivi euro 3.020, 00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrentilal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Salumificio Fratelli Riva S.p.a. che liquida in complessivi euro 3.020,00 oltre acces