Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise new legal grounds at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Bouaker Yassine inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court misclassified the crime as attempted rather than consummated robbery, but the Court found this specific legal characterization was not raised during the appellate proceedings. Consequently, the Court ruled that introducing this new ground of law violates procedural rules requiring all legal objections to be presented at the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of law raised in the cassation petition were not previously deduced as a specific motive of appeal.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAKER YASSINE nato il 16/11/1983 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Yassine Bouaker, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 628, comma 2, cod. pen., per l'asserita configurabilità del furto con destrezza anziché della rapina impropria, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (ove il ricorrente aveva denunciato la mancata derubricazione del delitto di rapina impropria consumata, in quello rapina impropria tentata), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il