Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10738/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10738/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10738/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC SASA nato a CESENA il 08/07/1992 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI; Letto il ricorso di Sasa Jovanovic, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla riqualificazione del reato da rapina impropria tentata, a rapina impropria consumata, oltre ad essere manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 - 01;Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 - 01), non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che i restanti motivi di ricorso, che lamentano rispettivamente insufficienza della motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione; violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti processuali, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 597 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10738/2026 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del lp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione condono delle spese procedurali spese generali rimborso delle spese allegazioni insufficientemente motivate cosa generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 597 comma 3 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Sasa Jovanovic, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 597 comma 3 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC SASA nato a CESENA il 08/07/1992 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sasa Jovanovic, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla riqualificazione del reato da rapina impropria tentata, a rapina impropria consumata, oltre ad essere manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 - 01;Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 - 01), non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che i restanti motivi di ricorso, che lamentano rispettivamente insufficienza della motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione; violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti processuali, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del lp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso