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Ordinanza — n. 10736/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible factual reconstruction and unfounded credibility arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10736/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the identification of the accused and the credibility of the victim. The court held that the lower court's reasoning was logically sound and that the cassation judge lacks the power to re-evaluate factual elements reserved for the trial court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts through different criteria, as such assessment is exclusively the prerogative of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reconstruction credibility assessment court of cassation powers judicial review limits identificazione credibile commisurazione della pena per rapina inverosimiglianza delle persecuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato ( si veda pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OJIELEDE SAMUEL (CUI 054UAWL) nato il 23/09/1981 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ojielede Samuel; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla identificazione dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato ( si veda pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte ha spiegato le ragioni del proprio convincimento circa l'affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa che aveva riconosciuto l'imputato);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il