Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Emmanuel Paschal's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a reformatio in peius violation regarding charge reclassification and sentencing, but failed to demonstrate a concrete, immediate interest in overturning the second-instance judgment. The court ruled that mere aspirations for legal accuracy or abstract prejudice do not satisfy the statutory requirements for filing a legitimate appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 597, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to indicate a concrete, immediate, and actual interest in removing a procedural disadvantage, as mere aspirations for technical-legal accuracy or abstract potential prejudice are insufficient to legitimize the challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCHAL EMMANUEL nato il 25/02/1979 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Emmanuel Paschal, letta la memoria depositata in data 30/01/2026 con la quale la difesa ha precisato quanto dedotto con il primo motivo di ricorso; ritenuto cheil primo motivo di ricorso che deduce la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) per avere il giudice di appello riqualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 640 ter cod. pen., in termini di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) lamentando la violazione delle regole processuali in tema di competenza per materia e l'allungamento dei termini prescrizionali è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di interesse.
In particolare, il ricorrente non ha indicato il risultato utile (consistente in un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale) che legittima e rende ammissibile l'impugnazione, non potendo consistere l'interesse alla proposizione dell'impugnazione nella mera aspirazione all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento (Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Rv. 270957; Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, Rv. 270246; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199). Nella specie, non è specificato, con riferimento alla questione della competenza, in che modo la qualificazione di un reato attribuito al Tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica, abbia comportato una lesione delle prerogative difensive mentre con riferimento alla prescrizione, è noto il principio secondo cui "Il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di "reformatio in peius", che investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025;
Sez. 2, n. 46712 del 30/10/2019, Rv. 277599; Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, dep. 2021, Rv. 280560). ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che lamenta la mancata traduzione della sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha 2orie) l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Rv. 287282). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilh-icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a