Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sepe Luciano against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for the application of generic mitigating circumstances, but the court found the sole ground of appeal merely reiterative and manifestly unfounded given the lower court's clear reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole grounds are merely reiterative of arguments already examined and rejected by the lower court, or if they are manifestly unfounded in light of the existing reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEPE LUCIANO nato a NAPOLI il 07/01/1972 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sepe Luciano; rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, è altresì manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 7-8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme