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Ordinanza — n. 10729/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding prison food catalog restrictions as discretionary administrative acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10729/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Turiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had partially rejected a complaint about unequal treatment regarding prison goods, noting that most restrictions were reasonable while only the denial of specific non-catalogued food items lacked subjective right protection. The court ruled that the administration's choice of which food items to sell falls within its discretionary power and does not violate the detainee's rights.

Regesto Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The administrative decision to deny authorization for the purchase of food items not included in the approved prison catalog does not constitute a violation of the detainee's subjective rights, as the selection of purchasable goods remains within the discretionary power of the penitentiary administration.

Parole chiave

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prison disciplinary regime administrative discretion subjective rights violation food catalog restrictions penitentiary administration libertà di consumo esclusione dalla procedura di appalto restrizioni basate sui prezzi

Disposizioni normative citate

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23731 del 17/5/2024, Ministero, Rv. 286672 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di Francesco Turiano avverso l'ordinanza con cui in data 22.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha parzialmente rigettato un reclamo avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Perugia dell'11.10.2023; Rilevato, in primo luogo, che dal tenore del provvedimento di stralcio del 17.10.2024 riportato nell'ordinanza impugnata, risulta che la separazione dall'originario fascicolo riguardasse soltanto le limitazioni agli acquisti a mod. 72, sicché la censura difensiva relativa alla omessa valutazione delle doglianze riguardanti le modalità del servizio è priva di pregio;

Rilevato, in secondo luogo, che nella motivazione dell'ordinanza impugnata sui singoli beni che il detenuto chiedeva di acquistare è stato dato congruamente atto che non sussiste la disparità di trattamento censurata e che le limitazioni concernenti l'acquisto di taluni beni (salvo quella relativa all'acqua minerale, che infatti viene censurata) non sono irragionevoli; Considerato, peraltro, che, in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell'amministrazione di diniego dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall'istituto non determina la lesione di un diritto soggettivo del detenuto e che l'individuazione dei generi alimentari acquistabili, attenendo alle modalità di esercizio del diritto del detenuto, è rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 23731 del 17/5/2024, Ministero, Rv. 286672 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d