Cassation appeal dismissed for being personally filed by the appellant instead of by a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because Valerio Bartoli personally filed the petition against the revocation of his home detention measure. Although the lower court had revoked the alternative measure, the appellant failed to comply with the mandatory requirement that cassation appeals must be submitted by a defense lawyer registered in the special register. The court ruled that personal filing renders the appeal void under the amended criminal procedure code, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision must be submitted by a defense lawyer registered in the special register; personal filing by the appellant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLI VALERIO nato a FOLIGNO il 25/07/1982 avverso l'ordinanza del 19/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che, avverso l'ordinanza con cui in data 19.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha disposto la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, Valerio Bartoli ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.