Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance judgment that convicted the defendant for violating the special surveillance prescription. The defense argued that the defendant's conduct lacked the required habitual nature, but the court found the lower court correctly identified at least six contacts over nine months as evidence of habituality. Since the appellate court properly valued the plurality and stability of these interactions, the court rejected the repetitive arguments and dismissed the appeal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; The violation of the prescription prohibiting habitual association with convicted persons requires a plurality and stability of contacts, rendering a single isolated incident insufficient to constitute the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRI ANTONIO nato a CROTONE il 21/01/1991 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Antonio Macrì avverso la sentenza con cui in data 25.3.2025 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone in data 31.1.2023 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il ricorso contesta che nella condotta dell'imputato fosse realmente ravvisabile l'abitualità delle sue frequentazioni con pregiudicati, laddove, invece, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01);
Tenuto conto che, nella prospettiva sopra delineata, la sentenza impugnata ha adeguatamente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, la pluralità dei contatti da lui avuti con pregiudicati (almeno sei), il tempo relativamente concentrato della frequentazione (nove mesi) e le modalità degli incontri, evocative in buona parte dei casi di una precedente programmazione; Considerato che il ricorso si limita a riproporre le medesime doglianze rappresentate nell'atto di appello e già congruamente disattese dai giudici di secondo grado con una motivazione appropriata, rispetto a cui le censure difensive non oppongono elementi suscettibili di determinare una modifica della decisione impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos