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Ordinanza — n. 10721/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for minor weapon offense, upholding mandatory confiscation and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Gullo's appeal inadmissible regarding his acquittal for a minor weapon offense. The court found the first ground infounded because confiscation is mandatory for all weapon-related crimes even upon acquittal for minor culpability, and the second ground was rejected as it merely repeated arguments already dismissed by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and Gullo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4 L. n. 110/1975: Confiscation of weapons is mandatory for all offenses under Art. 4 L. n. 110/1975, including those where the accused is acquitted for particular minor culpability under Art. 131-bis cod. pen., unless the acquittal is based on the non-existence of the fact itself.

Parole chiave

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mandatory confiscation minor culpability weapon offenses acquittal grounds procedural inadmissibility confisca del veicolo a motore revoca della licenza condurre corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975 perché non punibile ai sensi dell'art. 131- bis cod.
Art. 4 L. n. 110 del 1975
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giovanni Gullo avverso la sentenza con cui in data 5.5.2025 la Corte d'Appello di Catanzaro, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975 perché non punibile ai sensi dell'art.
art. 131- bis cod. pen
110 del 1975 perché non punibile ai sensi dell'art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29537 del 6/6/2024, Suardi, Rv. 286686 - 02
pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 29537 del 6/6/2024, Suardi, Rv. 286686 - 02);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLO GIOVANNI nato a COSENZA il 25/05/1981 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giovanni Gullo avverso la sentenza con cui in data 5.5.2025 la Corte d'Appello di Catanzaro, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975 perché non punibile ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., ha confermato nel resto la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Cosenza in data 8.3.2023; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la confisca del coltello dal cui porto Gullo è stato prosciolto, è manifestamente infondato, in quanto la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 29537 del 6/6/2024, Suardi, Rv. 286686 - 02);

Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, censurando che la Corte d'appello non abbia valutato "se il fatto costituisce reato" mediante il richiamo delle dichiarazioni dell'imputato sul fatto che l'auto era a noleggio ed era utilizzata in genere dalla mamma, ripropone pedissequamente un argomento già disatteso nella sua stessa essenza (i giudici d'appello danno atto che nessuna giustificazione ha fornito l'imputato nell'immediatezza del controllo) e comunque articola doglianze in punto di fatto, che non si confrontano con la circostanza - evidenziata dalla sentenza impugnata e non confutata dal ricorso - che l'imputato cercò di dileguarsi alla vista della polizia giudiziaria;

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de