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Ordinanza — n. 10720/2026 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed as it concerns judgment evaluation rather than factual error under Art. 625-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10720/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible because it challenged the court's evaluation of evidence and role attribution rather than a factual error. The appellant argued regarding intercepted content and the existence of an associative crime, but the court noted that such challenges fall outside the scope of Art. 625-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Extraordinary appeals based on the evaluation of evidence or the attribution of a specific role within a crime are inadmissible as they constitute errors of judgment rather than errors of fact.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility error of judgment vs fact Art. 625-bis Code of Criminal Procedure evaluation of evidence associative crime role attribution partecipazione al reato favoreggiamento complicità

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
263686 - 01); Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, il ricorso straordinario sia stato proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
263686 - 01); Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, il ricorso straordinario sia stato proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018, Barbato
Considerato che, in tema di ricorso straordinario, rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli eventuali errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018, Barbato, Rv.
Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, Troise
Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso straordinario presentato dal difensore di Leone Soriano avverso la sentenza con cui in data 21.1.2025 la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha rigettato il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 19.10.2022; Rilevato che il ricorso straordinario articola doglianze attinenti alla valutazione del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché alla valutazione di fondatezza operata dalla Corte di cassazione in ordine alle argomentazioni dei giudici di merito circa la sussistenza del reato associativo e l'attribuzione al ricorrente di un ruolo apicale in seno alla stessa;

Considerato che, in tema di ricorso straordinario, rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli eventuali errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01), nonché gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione (Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01); Dato atto che anche le Sezioni Unite hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01); Ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, il ricorso straordinario sia stato proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen. e che debba essere dichiarato inammissibile, ai sensi del comma 4 della stessa disposizione di legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così de