Cassation court dismisses appeal against surveillance court order rejecting alternative detention measures due to lack of new favorable facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Giampiero Soda, challenged the Genoa surveillance court's refusal to grant alternative detention measures, arguing for age, employment, and suitable housing. The court found these arguments merely repeated without new evidence, noting the lack of work documentation, unsuitable housing, partial admission of guilt, and pending charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order rejecting alternative detention measures is inadmissible if it consists solely of the repetition of facts already evaluated without presenting new, favorable data or demonstrating a flaw in the original decision's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SODA GIAMPIERO nato a TORINO il 11/12/1954 avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di Giampiero Soda avverso l'ordinanza con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato un'istanza di misure alternative alla detenzione; Ritenuto che il ricorso consista nella mera riproposizione di alcuni elementi di fatto (età, lavoro, domicilio idoneo, avvio di revisione critica) già opportunamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, che, di contro, non ha rinvenuto un solo dato favorevolmente valutabile per la concessione di una misura alternativa con motivazione nient'affatto contraddittoria o illogica;
Rilevato, infatti, che l'ordinanza impugnata ha dato atto che l'attività lavorativa non è stata documentata, che il domicilio è inidoneo in quanto privo di citofono e campanello e che il condannato ammette solo parzialmente le sue responsabilità; Considerati che tali elementi, uniti alla circostanza che risultino a carico di Soda ulteriori carichi pendenti per reati della stessa indole di quello in esecuzione e che non siano state assunte iniziative dal condannato per il ristoro dei danni cagionati dai suoi reati contro il patrimonio, sono stati adeguatamente posti alla base di una decisione provvista di motivazione del tutto immune da vizi, che il ricorso avversa muovendo censure manifestamente contrastate dagli atti processuali;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d