Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for illegal entry, citing lack of psychological element and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Rexhep Hysaj inadmissible regarding his conviction for illegal entry into Italy. The court found the appellate court's reasoning sufficient to refute the defense's claims about the lack of psychological intent and the denial of generic mitigating circumstances. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13-bis d.lgs. n. 286/1998; Art. 133 cod. pen.: The court may legitimately deny generic mitigating circumstances by referencing a single preponderant negative element or the absence of positive factors, provided the reasoning adequately addresses the defendant's conscious will to illegally enter the territory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSA.3 REXHEP nato il 22/07/1984 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di Rexhep Hysaj avverso la sentenza con cui in data 7.3.2025 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia in data 15.11.2021 di condanna per il reato di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 286 del 1998 alla pena di un anno, tre mesi e sedici giorni di reclusione; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso attinente al difetto dell'elemento psicologico del reato, che la Corte d'appello ha già adeguatamente rimarcato plurimi elementi di fatto che valgono decisivamente a confutare la prospettazione difensiva, la quale si fonda sulla sollecitazione della diversa valutazione di una singola circostanza, tuttavia non suscettibile di ingenerare l'eventuale dubbio sulla consapevole volontà dell'imputato di rientrare illegalmente nel territorio italiano;
Ritenuto, quanto al secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che invece la relativa motivazione è adeguata e fa convenientemente riferimento ai precedenti dell'imputato, oltre che, comunque, all'assenza di altri elementi di segno positivo, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 - 01); Considerato, quindi, che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto si limita a reiterare le questioni già decise sfavorevolmente dalla sentenza impugnata, in difetto di elementi diversi che possano invalidare la precedente decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co