Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual confrontation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Tranquillo Filoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for violating a curfew restriction, arguing the lower court erred in assessing the offense's triviality and ignoring mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, noting the second-instance judgment adequately addressed the lack of consistency in the appellant's reasons for breaking the curfew and correctly applied statutory criteria for excluding criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appeal must specifically confront the lower court's reasoning on the particular triviality of the offense and the assessment of mitigating circumstances; generic reiteration of arguments without factual refutation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILONI TRANQUILLO nato a GALATONE il 14/02/1959 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Tranquillo Filoni avverso la sentenza con cui in data 14.2.2025 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 12.10.2023 di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Permesso che i motivi articolati nel ricorso sono da considerarsi generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sugli omologhi motivi d'appello; Ritenuto, quanto alla doglianza relativa alla motivazione della esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che la Corte d'appello abbia adeguatamente ritenuto il fatto di non particolare tenuità, tenuto conto che la violazione della prescrizione di non uscire di casa prima delle 8.00 era avvenuta oltre un'ora prima del limite stabilito e che alla base della stessa vi erano ragioni di nessuna consistenza, denotanti una palese superficialità dell'imputato nell'approccio alla osservanza dei divieti imposti dalla misura della prevenzione;
Ritento, pertanto, che la sentenza impugnata, in modo nient'affatto manifestamente illogico, abbia considerato il fatto privo di minima o trascurabile offensività e abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01);
Ritenuto, quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la sentenza impugnata abbia richiamato congruamente i precedenti penali del ricorrente, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01);Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen