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Ordinanza — n. 10715/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it cites grounds outside Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Di Noto's appeal against the preliminary judge's sentencing decision inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory and illogical, but the court found these grounds did not fall under the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because the substantive complaint regarding the application of the law was not the only permissible ground for review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment applying the law is inadmissible if the grounds cited do not correspond to the specific exceptions provided in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal Article 448 Code of Criminal Procedure substantive complaint Cassation review inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento cause di esclusione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Caltanissetta in data 2.7.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.333,33 di multa per i reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOTO GIOVANNI nato a GELA il 05/12/1972 avverso la sentenza del 02/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di Giovanni Di Noto ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data 2.7.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 2.333,33 di multa per i reati di cui agli artt. 23, comma 4, L. n. 110 del 1975, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 416-bis.1 cod. pen.; Evidenziato che il ricorso censura la contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio;

Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, in particolare, che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain, Rv. 277102 - 01); Dato atto, sotto questo profilo, che la decisione impugnata ha motivatamente escluso che ricorressero i presupposti di una sentenza di proscioglimento per il tramite del richiamo delle risultanze della documentazione in atti, laddove invece nel ricorso non sono stati prospettati profili di evidenza di elementi giustificativi di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de