Italian court dismisses appeal as merely reiterative of already decided and unsupported arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasquale Catone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal was a mere repetition of arguments already rejected by the lower courts without new evidence. Consequently, the decision upheld the original conviction for the crime specified in the relevant law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 10 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 11 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided by the lower court without presenting new elements capable of invalidating the previous judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATONE PASQUALE nato a NAPOLI il 01/04/1969 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di Pasquale Catone avverso la sentenza con cui in data 6.6.2025 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord in data 5.4.2024 di condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2001 alla pena di un anno e otto mesi di reclusione; Rilevato che il ricorso è meramente reiterativo dei motivi di appello, che la sentenza ha già disatteso con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, la quale, quanto al difetto dell'elemento psicologico, ha rimarcato decisivamente che la circostanza suscettibile - nella prospettazione difensiva - di ingenerare l'eventuale dubbio sul profilo soggettivo del reato non è stata documentata e, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha operato un congruo riferimento alla gravità del fatto, ai precedenti dell'imputato e, comunque, all'assenza di qualsivoglia elemento positivo valutabile in senso favorevole al ricorrente;
Considerato, quindi, che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto si limita a riproporre pedissequamente le questioni già decise sfavorevolmente dalla sentenza impugnata, in difetto di elementi diversi che possano invalidare la precedente decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec