Criminal appeal dismissed for being personally filed by the appellant instead of a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant, Concetto Valentino Nigro, had submitted the request directly to the court following a lower tribunal's rejection of a sentence modification. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, such appeals must be signed by a registered defense lawyer to avoid inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A criminal appeal against execution measures must be filed by a qualified defense attorney; personal filing by the appellant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO CONCETTO VALENTINO nato a SCICLI il 14/02/1981 avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di SULMONAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che, avverso l'ordinanza con cui in data 10.6.2025 il Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una istanza di rideterminazione della pena di cui ad un provvedimento di cumulo del pubblico ministero del 17.3.2022, Concetto Valentino Nigro ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 1