Cassation court dismisses appeal against probation revocation, citing insufficient positive factors versus serious criminal history.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Giuseppe Galati inadmissible regarding the revocation of his supervised liberty measure. Although Galati argued that recent volunteer work and job availability should mitigate his danger, the court found the Tribunal's assessment of his refusal to participate in treatment and lack of critical revision to be adequate. The decision rests on the principle that the court cannot substitute its own evaluation of risk parameters for those of the lower tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court of cassation cannot substitute its own evaluation of the dangerousness of the convicted person for that of the tribunal of surveillance, limiting its review to the legality of the decision-making process.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALATI GIUSEPPE nato a CASTELLANA SICULA il 12/05/1971 avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giuseppe Galati avverso l'ordinanza con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorvaglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo presentato contro il rigetto da parte dei Magistrato di sorvaglianza di Catanzaro dell'istanza di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata in relazione a sentenze di condanna per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n., 309 del 1990; Rilevato che il ricorso lamenta essenzialmente che, nella valutazione della pericolosità del condannato, non si sia tenuto conto degli elementi successivi alle predette condanne, rappresentati dallo svolgimento di attività di volontariato e dalla disponibilità al lavoro;
Considerato che, in realtà, il Tribunale di sorveglianza, oltre ai precedenti reati gravissimi di tipo associativo con l'assunzione di ruoli di rilievo da parte del ricorrente, ha evidenziato anche l'assenza di revisione critica durante la detenzione, il rifiuto di partecipare ad attività trattamentali, la mancata dissociazione dal clan e le negative informazioni delle forze dell'ordine; Ritenuto che si tratti di motivazione adeguata che considera ragionevolmente recessivi i limitati elementi positivi, a fronte della quale il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi su cui si basa la decisione, mediante l'adozione di parametri diversi di valutazione che indica come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dai giudici di merito, così sollecitando un sindacato non consentito in sede di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de