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Ordinanza — n. 10707/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence reduction for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10707/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a sentence reduction agreed upon in the second instance. The appellant argued for dismissal based on insufficient reasoning, but the court held that such arguments are waived when the defendant renounces appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected as it did not address the specific admissible issues required by law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal against a sentence reduction under Art. 599-bis c.p.p. is admissible only if it concerns the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or a divergent judicial content, excluding general lack of motivation regarding dismissal grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentence reduction admissibility requirements waiver of grounds second instance plea adeguamento della pena sanzioni penali proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di Marco Battaglia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
pen.; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 599-bis cod. proc. pen
deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
pen., ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza del Tribunale di Catania del 28.9.2023 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA MARCO nato a CATANIA il 01/03/1969 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di Marco Battaglia ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Catania, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza del Tribunale di Catania del 28.9.2023 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b), per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato; Considerato che:

1) in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522);

2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de