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Ordinanza — n. 10706/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence reduction for recidivism and gun possession as unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10706/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Antonio Lentini inadmissible, upholding the lower court's reduced sentence for recidivism and illegal possession of a firearm. The appellant argued against the penalty adjustments and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision relied on established principles that minor continuations do not require specific justification and that social alarm and lack of prior record are valid grounds for denying mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62 c.p.; Art. 62-bis c.p.: When the increase for continuations is within the average range, specific motivation is unnecessary; generic mitigating circumstances may be denied based on social alarm and the insufficiency of a clean record post-reform.

Parole chiave

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recidivism sentencing illegal firearm possession continuation of crimes generic mitigating circumstances social alarm principle clean record insufficiency penalty reduction appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 c.p.
b) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
Art. 62-bis c.p.
b) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48546 del 10/7/2018, Gentile
Sez. 1, n. 42208 del 21/3/2017, Fondino
Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENTINI FRANCESCO ANTONIO nato a VIBO VALENTIA il 21/06/1992 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Francesco Antonio Lentini avverso la sentenza con cui in data 21.1.2025 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 23.3.2023 di condanna per i reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina nonché di detenzione illegale di artificio pirotecnico, ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 4.667 di multa; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto: - gli aumenti per la continuazione sono di assai contenuta entità e non abbisognavano - peraltro, avendo la Corte d'appello pure proceduto a ridurli - di una particolare motivazione, e ciò in virtù del principio secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento (Sez. 4, n. 48546 del 10/7/2018, Gentile, Rv. 274361 - 01); - il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato con il richiamo dell'allarme sociale del fatto, così come non sono censurabili le considerazioni della Corte d'appello sull'irrilevanza della confessione e sulla insufficienza della incensuratezza, in linea con i principi consolidati secondo cui:

a) il giudice di merito può escludere la valenza della confessione in funzione di mitigazione della pena, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra (Sez. 1, n. 42208 del 21/3/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01);

b) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend