Cassation court dismisses appeal against probation court's refusal of home detention due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The probation court had rejected requests for home detention and social service placement based on the defendant's violent criminal history and pending charges. The appellant's arguments merely requested alternative factual interpretations without providing new evidence, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 47-ter, comma 1-ter, L. n. 354 del 1975: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds or evidence; mere requests to re-evaluate facts using different parameters without new elements constitute inadmissible arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERIO SIMONE nato a MESSINA il 04/03/1985 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Simone Ferio avverso l'ordinanza con cui in data 21.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile un'istanza di detenzione domiciliare e ha rigettato un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il ricorso non si confronta con la motivazione del Tribunale di sorvaglianza, che ha fatto congruamente riferimento alla pericolosità del condannato sulla base dei precedenti penali e dei più recenti carichi pendenti, tutti indicativi di una indole violenta e aggressiva;
Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a sollecitare una lettura alternativa degli elementi di fatto su cui si è basata la decisione impugnata, mediante l'adozione di parametri di valutazione diversi, che indica come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, ma in modo non consentito in sede di legittimità; Ritenuto che anche la censura relativa alla violazione dell'art. 47-ter, comma 1-ter, L. n. 354 del 1975 sia inconferente, perché riguarda una misura alternativa - la detenzione domiciliare nei casi di differimento di pena - che non era stata richiesta al Tribunale di sorveglianza;
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis