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Ordinanza — n. 10701/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to non-exhaustion of trial court's discretionary assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10701/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request for probation while granting home detention, citing the appellant's recent crime following a failed prior alternative measure. The court held that the trial judge reasonably deemed these factors obstacles to probation without committing a manifestly illogical error.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court cannot substitute its own assessment for the trial court's reasoned discretion regarding the appropriateness of probation measures when the lower court's decision is not manifestly illogical.

Parole chiave

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probation denial home detention appeal inadmissibility discretionary assessment manifestly illogical recidiva nell'infrazione attitudine all'integrazione condotta precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOTTO IGNAZIO nato a CANICATTI' il 08/11/1968 avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Ignazio Alotto avverso l'ordinanza con cui in data 8.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha concesso la misura alternativa - richiesta in via subordinata - della detenzione domiciliare con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa; Premesso che il ricorso lamenta che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza principale di affidamento in prova, non abbia valutato una serie di elementi favorevoli ad Alotto, desumibili sia dalla relazione dell'Uepe, sia dalle informazioni di polizia;

Rilevato che, in realtà, tali elementi sono stati presi espressamente in considerazione, ma sono stati ragionevolmente ritenuti recessivi e ostativi alla concessione della misura di maggiore favore dell'affidamento in prova con una motivazione non manifestamente illogica, che rimanda alla circostanza che il fatto per cui Alotto è in espiazione pena sia stato commesso dopo numerosi gravi precedenti della stessa indole e nonostante il positivo esito di una misura alternativa pregressa, che evidentemente non ha favorito il reinserimento sociale del condannato;

Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso sollecita, in definitiva, non più che una diversa valutazione degli elementi posti a base della decisione impugnata, la quale però non ha affatto obliterato il percorso trattamentale seguito finora dal condannato e ha ritenuto di consentirne la prosecuzione con una misura extracarceraria meno permissiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d