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Ordinanza — n. 10697/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10697/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10697/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POCCETTI VINCENZO nato a BENEVENTO il 20/06/1974 avverso il decreto del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; \)7 E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Vincenzo Poccetti avverso il decreto con cui in data 15.5.2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di applicazione di misure alternative alla detenzione; Premesso che l'istanza è stata ritenuta inammissibile perché, sebbene presentata da detenuto per reati c.d. ostativi ex art. 4-bis L. n. 354 del 1975, non allegava alcun elemento utile di fini dell'accertamento delle condizioni di impossibilità/inesigibilità della collaborazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10697/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; \)7 E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Vincenzo Poccetti avverso il decreto con cui in data 15.5.2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di applicazione di misure alternative alla detenzione; Premesso che l'istanza è stata ritenuta inammissibile perché, sebbene presentata da detenuto per reati c.d. ostativi ex art. 4-bis L. n. 354 del 1975, non allegava alcun elemento utile di fini dell'accertamento delle condizioni di impossibilità/inesigibilità della collaborazione;

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria prove irrilevanti documenti attendibili allegazioni insufficientemente motivate prova dell'indigenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POCCETTI VINCENZO nato a BENEVENTO il 20/06/1974 avverso il decreto del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; \)7

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Vincenzo Poccetti avverso il decreto con cui in data 15.5.2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato di applicazione di misure alternative alla detenzione; Premesso che l'istanza è stata ritenuta inammissibile perché, sebbene presentata da detenuto per reati c.d. ostativi ex art. 4-bis L. n. 354 del 1975, non allegava alcun elemento utile di fini dell'accertamento delle condizioni di impossibilità/inesigibilità della collaborazione;

Rilevato che il ricorso non contesta la motivazione della declaratoria di inammissibilità - ovvero la mancata allegazione di elementi comprovanti la impossibilità di collaborazione e l'esclusione di collegamenti con la criminalità organizzata - ma ambisce piuttosto a supplire a ciò, indicando ora al giudice della legittimità gli elementi omessi e, peraltro, in modo generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da considerarsi inammissibile, in quanto il thema decidendum del giudizio di legittimità è inderogabilmente delimitato dagli elementi sottoposti al giudice del provvedimento impugnato, sicché i poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione non possono estendersi oltre tali limiti;

Aggiunto che il ricorrente deve essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci