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Ordinanza — n. 10696/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of sufficient documentation regarding omitted sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10696/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the original request or the specific complaint regarding two additional sentences. Although the lower court had granted rehabilitation for one sentence, the appellant's arguments relied on documents not included in the case file. Consequently, the court ruled the appeal insufficient and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks autosufficiency due to the failure to attach the original request or complaint, rendering the alleged omissions by the court unproven.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of autosufficiency omitted sentencing procedural costs rehabilitation from consequences importanza del successo d'integrazione assistenza ulteriore ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 48422 del 9/9/2019
Sez. 1, n. 48422 del 9/9/2019, Novella, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANAJ ETLEVA nato il 03/03/1975 avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Etleva Nanaj avverso l'ordinanza con cui in data 5.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha concesso la riabilitazione dalle conseguenze giuridiche della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 20.6.2000; Rilevato che il ricorso contesta che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di provvedere su altre due sentenze di condanna, in relazione alle quali era stata egualmente chiesta la riabilitazione ed erano stati risarciti i danni; Considerato che sia il provvedimento opposto del 2022, sia il provvedimento di accoglimento del reclamo del 2025 fanno riferimento ad una richiesta della Etleva relativa alla sola sentenza del Tribunale di Napoli per la quale è stata infine concessa la riabilitazione, mentre il ricorso, pur nel contesto della produzione di diversi di documenti, non ha allegato né l'istanza originaria, né il reclamo;

Tenuto conto che l'istanza originaria non è compresa nemmeno negli atti del fascicolo trasmesso e che lo stesso reclamo non contiene alcun riferimento alle altre sentenze in relazione a cui sono state articolate le censure difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da considerarsi inammissibile, in quanto fondato su critiche manifestamente contrastate dagli atti processuali disponibili e carente di autosufficienza per l'omessa allegazione o indicazione ex art. 165-bis, comma 2, cod. proc. pen. della richiesta di cui lamenta l'omesso esame (v.

Sez. 1, n. 48422 del 9/9/2019, Novella, Rv. 277796 - 01); Aggiunto che la ricorrente deve essere conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de