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Ordinanza — n. 10695/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as merely reiterative of already rejected arguments regarding arson and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10695/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gianfranco Turco inadmissible, ruling it was a mere repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court had convicted Turco of arson based on surveillance footage and intercepted phone calls, while denying generic mitigating circumstances due to his extensive criminal record. The Court dismissed the appeal because the new submissions did not offer any substantive legal challenge to the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal that merely reiterates arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal without presenting new grounds or legal arguments is considered manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative appeal inadmissibility arson conviction mitigating circumstances criminal record Cassazione ordinanza procedural dismissal incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021
Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO GIANFRANCO nato a DESIO il 19/09/1974 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Gianfranco Turco avverso la sentenza con cui in data 25.2.2025 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela in data 22.4.2024 di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 424 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso sia meramente reiterativo dei motivi d'appello, già adeguatamente disattesi dalla Corte d'appello con motivazione congrua con cui le censure difensive non si confrontano; Considerato, in primo luogo, che i rilievi attinenti la esatta identificazione dell'imputato, quale conducente del mezzo a bordo del quale viaggiavano coloro che diedero alle fiamme la vettura della persona offesa, sono stati superati dai giudici di appello in virtù della valutazione congiunta delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza e el contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, in base iNtri1rta ragionevolmente convalidata l'ipotesi accusatoria;

Considerato, in secondo luogo, che la sentenza impugnata fonda appropriatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla negativa valutazione della personalità dell'imputato gravato da numerosi e gravi precedenti condanne, facendo al contempo buon governo del principio secondo cui il riconoscimento del vizio parziale di mente e la concessione delle circostanze attenuanti generiche hanno presupposti logico-giuridici diversi ed operano su piani differenti (v. Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, dep. 2022, Sorriento, Rv. 282533 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da considerarsi manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d