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Ordinanza — n. 10693/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10693/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10693/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 05/05/1959 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Ciro Esposito avverso la sentenza con cui in data 16.6.2025 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 29.4.2024 di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 21-sexies L. n. 132 del 2018 in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992; Rilevato che il ricorso contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base del dato che manca la prova della ricezione di denaro nel corso dell'attività di parcheggiatore in assenza di autorizzazione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10693/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 21-sexies L. n. 132 del 2018 in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992; Rilevato che il ricorso contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base del dato che manca la prova della ricezione di denaro nel corso dell'attività di parcheggiatore in assenza di autorizzazione;

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali occupazione estranea alla professione testimone a carico lavoro non remunerato attività accessoria difetto di prova del nesso causale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 05/05/1959 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Ciro Esposito avverso la sentenza con cui in data 16.6.2025 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 29.4.2024 di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 21-sexies L. n. 132 del 2018 in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285 del 1992; Rilevato che il ricorso contesta la affermazione di responsabilità dell'imputato sulla base del dato che manca la prova della ricezione di denaro nel corso dell'attività di parcheggiatore in assenza di autorizzazione;

Considerato che, al di là del merito della obiezione, è sufficiente, ai fini dell'integrazione della contravvenzione di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 dell'8/5/2025, Gagliano, Rv. 288441 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da considerarsi manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso