Cassation court dismisses appeal claiming continuous offense; court rejects linking theft to burglary tools possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to apply continuous offense rules. The appellant argued that possession of burglary tools should be linked to a subsequent resistance to a public official, despite a gap of three and a half months. The court rejected this, finding the offenses too dissimilar and the resistance not preordained by the initial possession of tools.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The court holds that for a continuous offense to apply, the constituent elements must be sufficiently homogeneous and the later act must be preordained by the initial one, which is not the case when the subsequent act is temporally distant and legally distinct.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGLIO NINO nato a TORINO il 01/11/1968 avverso l'ordinanza del 18/07/2025 del TRIBUNALE di IVREAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Nino Diglio avverso l'ordinanza con cui in data 18.7.2025 il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il ricorso avversa l'ordinanza impugnata evidenziando che il reato di possesso di grimaldelli commesso il 31.7.2019 sia da legarsi al reato di resistenza a pubblico ufficiale del 18.11.2019, perché in questa seconda occasione Diglio aveva commesso un furto (in relazione al quale è stato dichiarato il non doversi procedere per remissione di querela);
Ritenuto, tuttavia, che questo argomento possa valere tutt'al più per unificare il possesso di grimaldelli al furto, mentre non spiega perché dovrebbe consentire di affasciare il primo fatto anche alla resistenza a pubblico ufficiale commessa tre mesi e mezzo dopo e definita dallo stesso ricorso reato "estemporaneo", peraltro in modo analogo a come lo ha definito anche il giudice dell'esecuzione; Considerato, pertanto, che il ricorso non arriva a confutare la motivazione dell'ordinanza impugnata, adeguatamente fondata sulla disomogeneità dei reati e sulla occasionalità della resistenza a pubblico ufficiale, in nessun modo già preordinata nel momento in cui Diglio fu trovato in possesso di strumenti atti allo scasso;
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci