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Ordinanza — n. 10691/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention regime order citing lack of legal grounds for inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10691/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pietro Badagliacca inadmissible, rejecting his claim that the lower court's order lacked required motivation. Although the appellant argued the Tribunal of Surveillance violated Article 41, comma 2-sexies of Law No. 354/1975 due to insufficient reasoning, the Court found the original order contained ample and appropriate justification. Consequently, the appeal was dismissed as improperly filed for reasons not permitted by law, resulting in a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.c.: An appeal against a detention regime order based solely on a lack of motivation is inadmissible if the contested order is substantively motivated.

Parole chiave

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detention regime appeal lack of motivation inadmissible appeal Tribunal of Surveillance Law 354 1975 indennizzo per carcerazione preventiva spese di detenzione diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Pietro Badagliacca avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto di applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41-bis L.
Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADAGLIACCA PIETRO nato a PALERMO il 03/01/1944 avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Pietro Badagliacca avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto di applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41-bis L. n. 354 del 1975; Rilevato che il ricorso denuncia la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato quale vizio integrante la violazione di legge richiesta dall'art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975 per la proposizione del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale sul reclamo del detenuto; Ritenuto, tuttavia, che l'ordinanza impugnata è provvista di diffusa, e anche congrua, motivazione, sicché il ricorso si atteggia, in definitiva, come inammissibilmente proposto per vizio di motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1