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Ordinanza — n. 10689/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution judge's rejection of combined crimes claim due to lack of criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10689/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's rejection of the request to combine five crimes into a single continuous offense. The lower court found that while the crimes occurred within two years and shared similar characteristics, they lacked the essential element of a unified criminal plan or habitual criminal intent. The Court ruled that mere chronological proximity and identical legal titles are insufficient to establish a continuous crime without proof of an original delictive program.

Regesto Legislator

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Art. 90 c.p.; Art. 100 c.p.: For the application of the continuous crime discipline, mere chronological proximity or identity of legal titles is insufficient; there must be evidence of an original delictive program or habitual criminal intent.

Parole chiave

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continuous crime criminal design habitual criminality execution judge combined offenses reato continuato reiterazione di reati penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 90 c.p.
Art. 100 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico
Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv.
Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli
267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCERI ALFIO nato a BIANCAVILLA il 01/06/1958 avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Alfio Ricceri avverso l'ordinanza con cui in data 2.7.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato a cinque reati (una estorsione e quattro evasioni) oggetto di altrettante sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sulla base della considerazione che, a parte una certa contiguità cronologica (i fatti sono stati commessi nell'arco di quasi due anni) e la parziale medesinnezza dell'indole dei reati, non ricorre, né è stato rappresentato, alcun elemento sintomatico di un unico disegno criminoso;

Considerato che il ricorso ripropone i medesimi elementi (omogeneità e contiguità temporale) già disattesi dal giudice dell'esecuzione, senza tuttavia chiarire sulla base di quali elementi si possa ritenere la sussistenza di un originario programma delittuoso e senza confrontarsi criticamente con la motivazione nient'affatto illogica o contraddittoria che ha adeguatamente giudicato estemporanei i delitti commessi (in particolare, le quattro evasioni); Ritenuto, invece, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui per l'applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (cfr.

Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli, Rv. 247356 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de