Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of recidivism application due to lack of crime homogeneity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alberto Gravagna inadmissible against the execution judge's order rejecting his request for recidivism application. The execution judge properly rejected the request because the two prior convictions lacked homogeneity and chronological proximity, noting that the first weapon offense was unrelated to the prior drug association crime. The court upheld this decision as the appellant's arguments were generic and contradicted the execution judge's well-founded reasoning based on the merits' rulings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: Recidivism requires homogeneity and chronological proximity between crimes; if the second offense is temporally disconnected and legally distinct from the first, the application of recidivism is rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVAGNA ALBERTO nato a CATANIA il 11/08/1985 avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Alberto Gravagna avverso l'ordinanza con cui in data 8.7.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Ritenuto che la motivazione con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza sia stata adeguatamente fondata, non solo sul rilievo del difetto degli indici della omogeneità dei reati e della prossimità cronologica, ma anche sulla testuale presa in considerazione delle pronunce di merito, da cui si evince che la detenzione dell'arma clandestina, oggetto della prima sentenza di condanna, sia stata del tutto estemporanea e slegata dal precedente reato associativo in materia di stupefacenti, oggetto della prima sentenza di condanna;
Considerato che il ricorso contesta tale motivazione in modo del tutto generico, riproponendo gli stessi argomenti già disattesi dal giudice dell'esecuzione con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso