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Ordinanza — n. 10685/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming day isolation counts as a penalty subject to early release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10685/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Coppola's appeal inadmissible regarding a request to count day isolation time toward early release from life imprisonment. The lower court correctly applied the principle that day isolation is merely an aggravating measure without autonomous penal character, distinct from the life sentence itself. Consequently, the court ruled that since only the life sentence qualifies for early release benefits, the isolation period cannot be deducted, dismissing the argument that it constitutes a separate penalty.

Regesto Legislator

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Art. 54, comma 4, L. n. 354 del 1975; The day isolation period attached to life imprisonment lacks autonomous penal character and cannot be deducted from the sentence for early release purposes.

Parole chiave

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day isolation penalty life imprisonment deduction early release eligibility penal character analysis Cassazione inadmissibility esenzione dalla pena sospensione di pena pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 54, comma 4, L. n. 354 del 1975

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12155 del 9/1/2025, Ruà
Sez. 1, n. 46345 del 12/5/2023, Cristofaro
anche Sez. 1, n. 46345 del 12/5/2023, Cristofaro, n.m.);
Sez. 2, n. 17281 dell'8/1/2019, Delle Cave
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GIUSEPPE nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/06/1980 avverso l'ordinanza del 13/06/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giuseppe Coppola avverso l'ordinanza con cui in data 13.6.2025 la Corte d'Assise d'appello di Napoli ha provveduto su una richiesta di attribuzione di liberazione anticipata al periodo di isolamento diurno accessorio all'ergastolo; Rilevato che l'ordinanza, rigettando la richiesta, ha fatto corretta applicazione del principio - affermato con riferimento alla possibilità di scomputare i periodi di liberazione anticipata dall'isolamento diurno - secondo cui «l'isolamento diurno è una sanzione sfornita di un proprio carattere autonomo, perché temporalmente circoscritta e destinata solo ad aggiungersi alla pena dell'ergastolo», mentre, ai sensi dell'art. 54, comma 4, L. n. 354 del 1975, «la pena su cui può andare a incidere la liberazione anticipata è quella dell'ergastolo, così da permettere la più spedita fruizione di specificati benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale)», con la conseguenza che resta estraneo a tale previsione l'isolamento diurno che «non ha, infatti, il connotato della pena sulla quale possa incidere la liberazione anticipata, svolgendo invece la funzione di rendere maggiormente afflittiva la pena perpetua» (Sez. 1, n. 12155 del 9/1/2025, Ruà, n.m.; cfr. anche Sez. 1, n. 46345 del 12/5/2023, Cristofaro, n.m.);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso, sviluppatosi attorno all'argomento secondo cui l'isolamento diurno ha invece natura di sanzione penale, sia da dichiararsi inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto (Sez. 2, n. 17281 dell'8/1/2019, Delle Cave, Rv. 276916 — 01); Aggiunto che alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d