Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waived procedural nullity and failure to prove absolute nullity. The court rejected the claim that the defense's appearance cured the irregular notification. The appeal was declared inadmissible because the procedural defect was cured by the defense's participation in court. The court ruled that the defense's appearance in the hearing cured the irregular notification, as the defense was predestined to exercise the right despite the unusual notification method. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund. The court emphasized that the defense's participation in the hearing cured the irregular notification, as the defense was predestined to exercise the right despite the unusual notification method. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeals by the Tebaldini brothers inadmissible, upholding the lower court's judgment on fraud. The appellants argued that procedural nullity rendered the appeal valid, but the court found their claim infounded because the defense attorney appeared in court to present conclusions. The court held that the defense's participation cured the irregular notification, meaning the alleged nullity was not absolute and thus the appeal could not proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 184, comma 2 cod. proc. pen.: A procedural nullity is not absolute if the defense attorney appears in court to present conclusions, thereby curing the defect through the exercise of the right to participate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEBALDINI SILVANO nato a GAVARDO il 21/07/1948 TEBALDINI CLAUDIO nato a GAVARDO il 24/03/1975 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Claudio Tebaldini e Silvano Tebaldini ricorrono, con un atto unico, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ne ha revocato la condanna al pagamento di una provvisionale, confermando nel resto la condanna di entrambi per bancarotta fraudolenta impropria e del secondo anche bancarotta fraudolente patrimoniale e documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione di norme processuali poste a pena di nullità - è manifestamente infondato in quanto: - Silvano Tebaldini ha ritualmente ricevuto la notifica della citazione per il giudizio di appello a mezzo PEC presso l'Avv.
Afrune, domiciliatario come da nomina depositata presso la Corte di appello di Napoli in data 7 marzo 2018; - con riguardo a Claudio Tebaldini, che ha ricevuto la notifica a mani proprie, l'avv. Afrune ha ricevuto la notifica appena sopra indicata ed ha chiesto la trattazione orale del procedimento nell'interesse proprio di Claudio Tebaldini, è comparsa in udienza, dove ha eccepito di non esser stata avvisata della celebrazione del giudizio anche quale difensore di quest'ultimo, senza tuttavia dichiarare di essere comparsa al solo fine di eccepire la nullità (art. 184, comma 2, cod. proc. pen.) bensì rassegnando le proprie conclusioni (cfr. verbale del 17 aprile 2025); dunque, non ricorrendo una nullità assoluta, in ragione della comparizione in udienza del difensore (cfr. art. 179, comma 1, cod. proc. pen.), la nullità dedotta è sanata poiché il difensore si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'irrituale notifica era preordinata (art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d