Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10681/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and late submission of defense memoranda.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10681/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Luigino Lazzarin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lazzarin challenged a lower court's confirmation of his fraud conviction, arguing violations of criminal law and flaws in the reasoning regarding his liability and aggravating circumstances. The court rejected these claims as generic and noted that a late submission of a defense memorandum rendered it irrelevant, citing procedural rules requiring timely filings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be based on specific legal censure of the judgment; generic arguments or late submissions of memoranda result in inadmissibility and liability for costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic legal arguments late submission of memoranda procedural time limits court costs and fines deposito tardivo deposizione inattendibile diritto al deposito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARIN LUIGINO nato a ARZERGRANDE il 09/10/1953 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (?-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigino Lazzarin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo la durata delle pene accessorie a lui irrogate; considerato che entrambi i motivi di ricorso - che, rispettivamente, denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla sussistenza della ritenuta aggravante, nonché il vizio di motivazione a cagione della diversa valutazione della posizione del ricorrente rispetto al coimputato Grossi - lungi dal contenere rituali censure di legittimità, prospettano un alternativo apprezzamento dell'occorso, affidandosi ad assunti patentemente generici con cui ha inteso compendiare elementi di fatto senza neppure dedurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata in data 13 novembre 2025 nell'interesse dell'imputato, che ha ribadito la fondatezza del ricorso; osservato che non deve aversi riguardo alla memoria presentata nell'interesse dell'imputato il 24 novembre 2025, ossia tardivamente rispetto all'udienza del 3 dicembre 2025 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [...] impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerate», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»), il che esime dal rimarcarne la genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos