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Ordinanza — n. 10675/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic arguments regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10675/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ali Souid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision recognizing recidivism and mitigating circumstances for aggravated affray and drug possession. The court rejected the arguments as manifestly unfounded, generic, and failing to address the specific reasoning provided by the appellate court regarding the short interval between prior punishment and new offenses.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or fail to confront the specific reasoning of the decision under review, particularly regarding the assessment of recidivism and sentencing discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds recidivism assessment sentencing discretion lack of confrontation court costs procedural dismissal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
12 della sentenza impugnata) gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Rilevato che Ali Souid ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la continuazione fra i reati contestati (rissa aggravata e detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 133 cod. pen
12 della sentenza impugnata) gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
309 del 1990) e ha rideterminato in mitius la pena; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al delitto di rissa - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUID ALI (CUI 030F5V8) nato il 27/01/1982 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; CI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ali Souid ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la continuazione fra i reati contestati (rissa aggravata e detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e ha rideterminato in mitius la pena; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al delitto di rissa - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha disatteso il gravame dando conto, al fine della ricostruzione dell'occorso, pure di quanto direttamente percepito dagli operanti; considerato che il secondo motivo - che deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, all'esclusione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena - è manifestamente infondato e prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, senza tenere in considerazione la congrua motivazione fornita dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto la sussistenza della recidiva valorizzando in particolare il breve lasso di tempo trascorso tra l'espiazione della precedente pena detentiva da parte dell'imputato e la commissione dei nuovi illeciti ed esposto chiaramente (cfr. spec. p. 12 della sentenza impugnata) gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de