Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments on recidivism and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ali Souid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's recognition of recidivism and sentencing adjustments, but the court found his arguments regarding the lack of recidivism and sentencing errors to be manifestly unfounded and based on generic assumptions. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded and do not constitute a legitimate challenge to the lower court's reasoning on recidivism or sentencing discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUID ALI (CUI 030F5V8) nato il 27/01/1982 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; P
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ali Souid ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la continuazione fra i reati contestati (rissa aggravata e detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e ha rideterminato in mitius la pena; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al delitto di rissa - non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha disatteso il gravame dando conto, al fine della ricostruzione dell'occorso, pure di quanto direttamente percepito dagli operanti; considerato che il secondo motivo - che deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, all'esclusione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena - è manifestamente infondato e prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, senza tenere in considerazione la congrua motivazione fornita dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto la sussistenza della recidiva valorizzando in particolare il breve lasso di tempo trascorso tra l'espiazione della precedente pena detentiva da parte dell'imputato e la commissione dei nuovi illeciti ed esposto chiaramente (cfr. spec. p. 12 della sentenza impugnata) gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de