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Ordinanza — n. 10673/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10673/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10673/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 05/01/1969 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Antonino Lupo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria; considerato che il primo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 219 legge fall. e il vizio di motivazione, segnatamente con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato - e il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 219 legge fall. e il vizio di motivazione, segnatamente con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato - e il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
e il vizio di motivazione, segnatamente con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato - e il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 05/01/1969 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonino Lupo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria; considerato che il primo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 219 legge fall. e il vizio di motivazione, segnatamente con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato - e il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, finendo col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0