Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of factual error and infounded accessory penalty arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Ambrosini inadmissible, confirming the lower court's rejection of his claims. Ambrosini argued for acquittal based on subjective intent defects and contested the accessory penalty of public office interdiction, claiming it was misapplied and incorrectly calculated. The court rejected these arguments as they merely reiterated the appellate court's findings without demonstrating a factual error or legal violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615-ter, comma 2, nn. 1 e 3, cod. pen.; Art. 31, cod. pen.; Art. 28, comma 4, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if it merely reiterates appellate findings without alleging a factual error or legal violation, and if the contested accessory penalty is legally grounded and properly calculated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINI ALESSANDRO nato a DESIO il 25/09/1973 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
I Rilevato che Alessandro Ambrosini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 615-ter, comma 2, nn. 1, e comma 3, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione delle legge penale in ragione della mancata assoluzione dell'imputato dall'imputazione in discorso, segnatamente per il difetto dell'elemento soggettivo - prospetta irritualmente un diverso apprezzamento di fatto, affidandosi a enunciati assertivi e senza dedurre il travisamento della prova (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione congrua, logica e conforme al diritto (segnatamente ai princìpi posti dalle Sezioni Unite), ha chiarito che l'accesso in imputazione ha avuto luogo al di fuori dei casi consentiti, a fronte di una richiesta altrui (fondata su ragioni personali); considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla determinazione della sua durata - reitera una doglianza manifestamente infondata, già correttamente disattesa dalla Corte di appello, la quale ha rilevato che la pena accessoria è prevista per i reati, come quello in imputazione, commessi con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (art. 31 cod. pen.); e, quanto alla durata, prospetta una censura in assenza di qualsivoglia interesse poiché essa è stata determinata in venti giorni e la difesa ha dedotto l'erroneità dei tale statuizione in quanto la misura minima sarebbe di un anno (art. 28, comma 4, cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così