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Ordinanza — n. 10670/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for abuse of power, citing lack of subjective element and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10670/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Ambrosini inadmissible regarding his conviction for abuse of power. The appellant argued for acquittal due to a missing subjective element and questioned the accessory penalty duration, but the court found these arguments merely reiterated without new evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 615-ter, comma 2, nn. 1, e comma 3, cod. pen.; Art. 31 cod. pen.; Art. 28, comma 4, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal limited to reiterating lower court doglianze without new evidence or proof of factual distortion is inadmissible, and erroneous accessory penalty calculations based on statutory minimums do not justify overturning a conviction.

Parole chiave

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abuse of power conviction inadmissible appeal subjective element defect accessory penalty duration court costs and fine ammende per infrazione procedurale addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 615-ter, comma 2, nn. 1, e comma 3, cod. pen.
Art. 31 cod. pen.
Art. 28, comma 4, cod. pen.
pen.); e, quanto alla durata, prospetta una censura in assenza di qualsivoglia interesse poiché essa è stata determinata in venti giorni e la difesa ha dedotto l'erroneità dei tale statuizione in quanto la misura minima sarebbe di un anno (art. 28, comma 4, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 31 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINI ALESSANDRO nato a DESIO il 25/09/1973 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alessandro Ambrosini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 615-ter, comma 2, nn. 1, e comma 3, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione delle legge penale in ragione della mancata assoluzione dell'imputato dall'imputazione in discorso, segnatamente per il difetto dell'elemento soggettivo - prospetta irritualmente un diverso apprezzamento di fatto, affidandosi a enunciati assertivi e senza dedurre il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), limita a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione congrua, logica e conforme al diritto (segnatamente ai princìpi posti dalle Sezioni Unite), ha chiarito che l'accesso in imputazione ha avuto luogo al di fuori dei casi consentiti, a fronte di una richiesta altrui (fondata su ragioni personali); considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla determinazione della sua durata - reitera una doglianza manifestamente infondata, già correttamente disattesa dalla Corte di appello, la quale ha rilevato che la pena accessoria è prevista per i reati, come quello in imputazione, commessi con abuso dei poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (art. 31 cod. pen.); e, quanto alla durata, prospetta una censura in assenza di qualsivoglia interesse poiché essa è stata determinata in venti giorni e la difesa ha dedotto l'erroneità dei tale statuizione in quanto la misura minima sarebbe di un anno (art. 28, comma 4, cod. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de