Italian court dismisses appeal against criminal sentence for lack of merit and procedural admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Andrei Caterev's appeal against the Bologna Court of Appeal's criminal judgment inadmissible. The appellant argued for a lighter sentence and alternative merit assessments, but the court found these arguments lacked proper legal grounds and failed to challenge the evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 489 c.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal challenging a criminal judgment is inadmissible if it merely proposes an alternative merit assessment without alleging a distortion of evidence or if it raises infounded complaints regarding statutory provisions and discretionary sentencing powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATEREV ANDREI nato il 14/11/1974 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato Andrei Caterev che ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. considerato che il primo motivo di ricorso - che la violazione della legge penale, in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti un alternativo apprezzamento di merito senza dedurre il travisamento della prova (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), a fronte di una motivazione congrua e logica (che ha valorizzato, in particolare, la mancata consegna del mezzo da sottoporre a revisione a fronte del ricevimento da parte dell'imputato della falsa attestazione che essa era stata eseguita); considerato che il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare valorizzando i precedenti già riportati dall'imputato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci