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Ordinanza — n. 10657/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10657/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10657/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUNCIA FRANCO nato a ROMA il 14/05/1963 avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIUDICE DI PACE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Franco Scuncia ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Viterbo che la ha condannato alla multa di euro 400 per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. e che il Tribunale ha trasmesso l'atto di impugnazione a questa Corte ex artt. 568, comma 5, cod. proc. pen. e 37, comma 2, d. Igs. 274 del 2000 considerato che l'unico motivo di impugnazione - che deduce l'erronea valutazione delle prove - non contiene alcuna censura di legittimità ma prospetta un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10657/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 1, cod. pen. e che il Tribunale ha trasmesso l'atto di impugnazione a questa Corte ex artt. 568, comma 5, cod. proc. pen. e 37, comma 2, d. Igs. 274 del 2000 considerato che l'unico motivo di impugnazione - che deduce l'erronea valutazione delle prove - non contiene alcuna censura di legittimità ma prospetta un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie spese di esecuzione indennità del difensore d'ufficio modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUNCIA FRANCO nato a ROMA il 14/05/1963 avverso la sentenza del 25/06/2024 del GIUDICE DI PACE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Franco Scuncia ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Viterbo che la ha condannato alla multa di euro 400 per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. e che il Tribunale ha trasmesso l'atto di impugnazione a questa Corte ex artt. 568, comma 5, cod. proc. pen. e 37, comma 2, d. Igs. 274 del 2000 considerato che l'unico motivo di impugnazione - che deduce l'erronea valutazione delle prove - non contiene alcuna censura di legittimità ma prospetta un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/