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Ordinanza — n. 10650/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against simple bankruptcy conviction for violation of accounting bookkeeping obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10650/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Spano Salvatore inadmissible, confirming his conviction for simple bankruptcy. The appellant argued that the violation of accounting bookkeeping rules was not sufficiently offensive, but the court found this claim contradicted established law regarding the presumed danger to creditor knowledge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 217, comma 2, legge fallimentare; In simple documentary bankruptcy, the obligation to maintain accounting books ceases only upon formal deregistration from the commercial register, regardless of outstanding liabilities, as the crime protects the exact knowledge of the company's asset consistency.

Parole chiave

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simple bankruptcy accounting bookkeeping violation of obligations criminal appeal inadmissibility presumed danger crime assunzione di prove a titolo cautelare allegazioni insufficientemente motivate memoria complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 217, comma 2, legge fallimentare
Rilevato che Spanò Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 217, comma 2, legge fall.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 117 Cost.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino
Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPANO SALVATORE nato a ROCCA DI NETO il 15/12/1968 avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Spanò Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 217, comma 2, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine all'offensività del comportamento contestato - è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto, «in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (cfr.

Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01); rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Sezione competente, ribadendo la non manifesta infondatezza del ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i